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RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE LOMBARDIA

Pubblicata il 08/09/2015

Pubblichiamo la risposta alla richiesta di chiarimenti circa le nuove modalità di riscossione per le Locazioni Finanziarie (Leasing):

Le modifiche introdotte dalla normativa citata in materia di leasing hanno un immediato impatto sui sistemi di riscossione.
E' però evidente che la loro applicazione presenta problematiche complesse, soprattutto per ciò che riguarda l'individuazione della competenza regionale dei versamenti, derivante dalla residenza degli utilizzatori. Problematiche che richiedono interventi anche a livello nazionale.
Le attività per l'adeguamento dei sistemi sono già state avviate, ma richiederanno tempi non brevi.
A più breve scadenza, per gestire l'emergenza, verrà implementata in GTA una funzionalità di riscossione con dati tecnici che consentirà, a richiesta degli interessati, di riscuotere a favore della Lombardia anche la tassa dovuta per i veicoli con proprietario residente fuori Regione e locatario lombardo.
E' comunque evidente che Regione Lombardia provvederà a sanare, in collaborazione con le altre Regioni, eventuali errori di destinazione dei versamenti occorsi nel prossimo periodo.

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LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
  1. Il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  recante  disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in  legge  con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n.  85,  e'  abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
  3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92,  sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2015

                             MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
                                Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

--omissis--
                                                              Allegato
           Modificazioni apportate in sede di conversione
                al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

--omissis--    

All'articolo 9:      
al comma 5, le parole: «e della quota del  disavanzo  formatosi nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del  disavanzo  formatosi nel  2014  e'  interamente  applicata   all'esercizio   2015.»   sono soppresse;    
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:    
    «9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del  decreto-legge  30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.     9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:     "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica  sono determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".    
    9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto»; --omissis--

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