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Intestazione Temporanea Veicoli - Art. 94 / 4 bis CdS

Pubblicata il 23/10/2014

Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - circ. 10/07/2014 n. 15513

Fornite direttive per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e per l'emissione dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione successivi all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 94, comma 4 bis CDS, nelle ipotesi di variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione (diverse dai trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Si precisa che per "intestatario della carta di circolazione" deve intendersi:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee", il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l'usufruttuario
Terminata la predisposizione delle necessarie procedure informatiche - che però, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori, di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o di autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc) - le nuove procedure previste dall'art. 247 bis Reg. CDS, trovano al momento applicazione esclusivamente per le carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui:
- vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- si debba procedere all'intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.
Vengono fornite le seguenti indicazioni operative a decorrere dal 3.11.2014 per le variazioni che interverranno da tale data:
- in caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione, sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la dicitura "Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s."; la nuova procedura non si applica quando si debba procedere alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione;
- in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle mutate generalità dell'intestatario, è apposta la dicitura "Variazione delle generalità dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s."; la nuova procedura non si applica ai casi di trasferimento della residenza (che continuano a essere gestiti secondo le procedure in uso) e quando si debba procedere alla correzione di dati anagrafici erroneamente trascritti nella carta di circolazione, nel qual caso occorre la ristampa della carta di circolazione;
- in caso di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, gli obblighi di comunicazione e richiesta di aggiornamento della carta di circolazione sono posti a carico degli aventi causa (il comodatario, l'affidatario, nel caso della custodia giudiziale, il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente, gli eredi, l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy") per i quali, nelle specifiche ipotesi, sono elencati i necessari adempimenti.
Specifiche disposizioni sono impartite per la locazione di veicoli senza conducente da parte dei Corpi di Polizia locale da destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale, avvalendosi della speciale targa "Polizia Locale", possibile solo a condizione che la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni; in particolare, nel caso in cui, a scadenza del contratto, venga pattuito un nuovo periodo di locazione, il Corpo di Polizia Locale locatario è tenuto a richiedere il rilascio di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, recante la nuova scadenza.
Fornite indicazioni anche per gli adempimenti relativi a veicoli facenti parte del patrimonio di un "trust" e alla variazione della sede di imprese che svolgono attività di locazione senza conducente.
Agli Studi di consulenza automobilistica che ne facciano apposita istanza all'UMC competente per località, viene affidato (anche quale intermediario di altro studio non abilitato) il rilascio dei tagliandi di aggiornamento relativi:
- alle variazioni delle generalità della persona fisica intestataria e della sede delle imprese di locazione senza conducente
- alle annotazioni relative al comodato (anche di veicoli aziendali), alla custodia giudiziale, alla tutela dell'intestatario minorenne o interdetto, al "rent to buy" e all'utilizzo da parte degli eredi del veicolo intestato al "de cuius", e della ricevuta attestante l'annotazione della locazione senza conducente, con le modalità indicate. L'UMC che ha provveduto ad abilitare lo Studio di consulenza è tenuto ad accertare il corretto esercizio delle attività di rilascio.

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