News: BOLLI AUTO
RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE LOMBARDIA
Pubblichiamo la risposta alla richiesta di chiarimenti circa le nuove modalità di riscossione per le Locazioni Finanziarie (Leasing):
Le modifiche introdotte dalla normativa citata in materia di leasing hanno un immediato impatto sui sistemi di riscossione.
E' però evidente che la loro applicazione presenta problematiche complesse, soprattutto per ciò che riguarda l'individuazione della competenza regionale dei versamenti, derivante dalla residenza degli utilizzatori. Problematiche che richiedono interventi anche a livello nazionale.
Le attività per l'adeguamento dei sistemi sono già state avviate, ma richiederanno tempi non brevi.
A più breve scadenza, per gestire l'emergenza, verrà implementata in GTA una funzionalità di riscossione con dati tecnici che consentirà, a richiesta degli interessati, di riscuotere a favore della Lombardia anche la tassa dovuta per i veicoli con proprietario residente fuori Regione e locatario lombardo.
E' comunque evidente che Regione Lombardia provvederà a sanare, in collaborazione con le altre Regioni, eventuali errori di destinazione dei versamenti occorsi nel prossimo periodo.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
--omissis--
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
--omissis--
All'articolo 9:
al comma 5, le parole: «e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del disavanzo formatosi nel 2014 e' interamente applicata all'esercizio 2015.» sono soppresse;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. 9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; --omissis--
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